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Prospetto informativo: ultimi orientamenti Consob sul soggetto incaricato della redazione della relazione previsionale sugli utili

23 Settembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione n. DEM/11078040 del 15 settembre scorso, la Consob ha affrontato il tema relativo alla possibilità per una società emittente di far ricorso ad un revisore diverso da quello incaricato della revisione legale dei conti per l’emissione della relazione prevista dal punto 13.2 dell’Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE, riguardante informazioni di natura previsionale.

Il punto 13.2 dell’Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE, dispone infatti che, qualora vengano inserite nel prospetto previsioni o stime di utili, è necessario inserire "Una relazione redatta da contabili o da revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell’emittente".

La Consob, in difetto di un divieto espresso, evidenzia come ciò che rilevi non sia il soggetto su cui ricade la scelta per il conferimento dell’incarico in questione, quanto piuttosto le modalità con le quali le informazioni connesse ai dati previsionali vengono riportate nel Prospetto informativo.

Ciò premesso, la Commissione, ricordando come il punto 13.2 dell’Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE richieda che la relazione sia redatta da contabili o revisori indipendenti, evidenzia la necessità che, laddove il soggetto incaricato sia il medesimo che ha già redatto la relazione ai sensi dell’art. 182-bis della Legge fallimentare, siano assunte tutte le misure necessarie ad evitare pericoli di conflitti di interesse.

Altresì, la Consob sottolinea la necessità che, laddove il soggetto incaricato della attestazione sui dati previsionali sia diverso da quello incaricato della revisione legale, questo:

(i) ottenga dalla società incaricata della revisione legale tutte le informazioni utili e svolga sui dati contabili di base tutte le verifiche ritenute necessarie per poter emettere la propria attestazione;

(ii) ove non fosse possibile svolgere le verifiche sopra descritte, valuti attentamente la sussistenza dei presupposti necessari per giungere all’emissione dell’attestazione sui dati previsionali.

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