Come ricordato dal MEF con comunicato del 30 novembre scorso, è stato prorogato all’anno di imposta 2025 l’obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU diversificate tramite l’elaborazione del prospetto.
L’art. 6 ter del D.L. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), prevede infatti la proroga all’anno d’imposta 2025 l’obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.
Conseguentemente, per l’anno 2024, non vige ancora l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023.
L’applicazione informatica denominata “Gestione IMU”, con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, resterà a disposizione dei Comuni unicamente ai fini del proseguimento della fase sperimentale, volta a simulare l’elaborazione del Prospetto.
Pertanto, i Prospetti inseriti durante tale fase sperimentale non avranno alcuna valenza, e per l’anno di imposta 2024 i comuni dovranno continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate (previste dall’art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011): ovvero, inserendo il testo della delibera stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
In mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023.
Sono, inoltre, ripubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del MEF del 21 settembre 2023.
Si precisa che, nei confronti dei comuni appartenenti alla regione Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 in materia di IMU e, quindi, non sussiste l’obbligo di redigere la delibera tramite l’elaborazione del Prospetto. Per essi si applicano infatti, rispettivamente, le norme di cui alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, istitutiva dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS), ed alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI).