Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2024 il decreto del Ministero della Giustizia del 27 marzo 2024, recante l’adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari.
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli artt. 7, primo comma e 8 della L. 349/1973, sono fissati come segue:
- diritto di protesto:
- minimo euro 2,34 + 0,25 = 2,59;
- massimo euro 50,38 + 5,44 = 55,82;
- indennità di accesso:
- fino a 3 km: euro 2,08 + 0,22 = 2,30;
- fino a 5 km: euro 2,47 + 0,27 = 2,74;
- fino a 10 km: euro 4,55 + 0,49 = 5,04;
- fino a 15 km: euro 6,42 + 0,69 = 7,11;
- fino a 20 km: euro 7,95 + 0,86 = 8,81;
- oltre i venti km, per ogni sei km o frazione superiore a tre km di percorso successivo, l’indennità prevista alla precedente lett. e) è aumentata 2,08 + 0,22 = 2,30.
Gli importi sono stati rivisti alla luce dell’art. 8 citato, il quale attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell’importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;
Pertanto, considerato che l’indice del costo della vita nel periodo 2022 – 2024 ha subito la maggiorazione del 10,8%, come indicato dall’ISTAT, il Ministero ha ritenuto opportuno un aumento nella misura del 10,8% rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso.