Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 21 settembre il D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 recante “Disposizioni complementari al codice dei procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (c.d. Decreto taglia-riti).
Le nuove norme, che saranno in vigore dal 6 ottobre, incidono fra l’altro sull’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti e sulle opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato, che, in una logica di semplificazione, vengono ricondotte al rito del lavoro.
Resta ferma la competenza del Giudice di pace, in relazione alla cancellazione del protesto, e quella della Corte d’appello, nel caso di negata riabilitazione dopo protesto, ovvero in caso di sua concessione.
Si punto si veda in particolare gli articoli 12 e 13 del suddetto Decreto, di seguito riportati.
Art. 12
Dell’impugnazione dei provvedimenti in materia
di registro dei protesti
1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. E’ competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Art. 13
Dell’opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del
debitore protestato
1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e’ pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.