Con sentenza n. 25371 del 12 novembre 2013 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha infatti ricordato come i requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono, ai sensi dell’art. 14 del r.d. n. 1736 del 1933, non solo l’esistenza di una procura o di un potere ex lege, ma anche l’apposizione della sottoscrizione sul titolo con l’indicazione di tale qualità pur senza l’assunzione di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidenti ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione in nome altrui. In mancanza di tale specificazione, le conseguenze giuridiche conseguenti all’emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto.