Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi non dovuti (ultralegali o anatocistici) a carico del correntista, la banca non può dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., di estratto notarile delle sue scritture contabili o di estratto di saldaconto, dai quali risulti il mero saldo del conto. Ed invero, soltanto la produzione degli estratti a partire dall’apertura del conto stesso consente, attraverso l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti. Né la banca può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
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