In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la norma dell’articolo 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1990 n. 386, come sostituito dall’articolo 33 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, disciplinante la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, non ammette equipollenti e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell’obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento. A garanzia di questa, pertanto, la prova del pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell’istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell’importo dovuto (conferma Cass., Sez. I, 27 giugno 2011, n. 14740).
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