WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Prova del pagamento tardivo di assegno bancario emesso senza provvista

10 Luglio 2017

Cassazione Civile, Sez. VI, 3 luglio 2017, n. 16363

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la norma dell’articolo 8, comma terzo, della legge 15 dicembre 1990 n. 386, come sostituito dall’articolo 33 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, disciplinante la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, non ammette equipollenti e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell’obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento. A garanzia di questa, pertanto, la prova del pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell’istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell’importo dovuto (conferma Cass., Sez. I, 27 giugno 2011, n. 14740).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09


WEBINAR / 17 Settembre
La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


Provvedimento IVASS 4 giugno 2024 n. 144

ZOOM MEETENG

Offerte per iscrizioni entro il 29 agosto

Iscriviti alla nostra Newsletter