Con ordinanza n. 5364 del 29 febbraio 2024 la Corte di Cassazione (Pres. De Chiara, Rel. Campese) si è pronunciata sulla prova dell’esistenza di un contratto di apertura di credito sancendo il principio per cui, “perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia – di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive”.
In altri termini, è scontato che l’apertura di credito richieda la forma scritta ai sensi dell’articolo 117 del testo unico bancario.
Tuttavia, la norma stabilisce anche che “il C.I.C.R. […]possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta […] sia nel vigore della legge n. 154 del 1992, che del successivo d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), in forza della delibera del C.I.C.R., il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”.
Nel caso in esame, il correntista ricorreva contro la sentenza della Corte d’Appello di Firenze con cui era stata respinta la domanda avente ad oggetto la restituzione di somme addebitate nell’ambito di un contratto di conto corrente.
In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto non assolto l’onere della prova in capo al correntista, non avendo questo prodotto il documento contrattuale attestante anche il rapporto di apertura di credito.
Per tale ragione, la Corte d’Appello di Firenze aveva ritenuto che i pagamenti oggetto di causa avessero natura meramente solutoria, con decorrenza della prescrizione dalla data di annotazione in conto di ogni singolo addebito e non dalla data di estinzione del saldo.
Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha parzialmente accolto il ricorso, censurando la sentenza di merito nella parte in cui non ha ritenuto provata l’esistenza del contratto di apertura di credito, senza considerare, pur in mancanza del contratto in forma scritta, ulteriori “prove indirette”.