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Giurisprudenza

Interessi anatocistici: l’onere della prova del correntista

7 Marzo 2024

Michele Greggio, Dottorando di ricerca in Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. I, 20 dicembre 2023, n. 35605 – Pres. De Chiara, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 35605 del 20 dicembre 2023 la Corte di Cassazione (Pres. De Chiara, Rel. Falabella) si è pronunciata sull’onere della prova in materia di interessi anatocistici relativi a contratto di conto corrente sancendo il principio per cui, «In tema di contratti bancari, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall’art. 1283 c.c. […] il correntista attore in ripetizione dell’indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato […] siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei casi sopra richiamati) posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c.».

Nel caso in esame, il correntista ricorreva contro la sentenza della Corte d’Appello di Trieste con cui era stata respinta la domanda avente ad oggetto la restituzione di somme addebitate nell’ambito di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito per nullità parziale dei contratti medesimi che prevedevano l’applicazione di interessi non definiti e la capitalizzazione trimestrale degli stessi.

In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto non assolto l’onere della prova in capo al correntista, il quale non aveva prodotto i documenti contrattuali da cui si sarebbero dovuti ricavare l’esistenza e il contenuto delle pattuizioni contestate. Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha parzialmente accolto il ricorso, censurando la sentenza di merito nella parte in cui ha richiesto la prova della causa debendi degli interessi anatocistici maturati fino all’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000.

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