Con la sentenza 17520/2015 viene stabilito che possono costituire oggetto di ricorso straordinario per Cassazione – ex art. 111 Cost., settimo comma – esclusivamente i provvedimenti che abbiano le caratteristiche della definitività e della decisorietà rendendosi, dunque, necessaria la loro attitudine a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato.
Applicando il suddetto discrimine ai provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure concorsuali, la Suprema Corte chiarisce l’esistenza di due diverse tipologie, individuando: da una parte gli atti inerenti alla procedura, relativi alla gestione del patrimonio e aventi carattere ordinatorio; dall’altra, gli atti di carattere definitivo e decisorio, idonei ad incidere sui diritti soggettivi. I giudici concludono prevedendo la sola impugnabilità dei secondi, essendo gli unici a soddisfare i requisiti anzidetti per il ricorso straordinario per Cassazione.
I provvedimenti assunti, ora dal Tribunale ora dal Giudice Delegato, a norma dell’art. 169-bis l.f. – sulla richiesta del debitore di essere autorizzato alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso – per la loro proponibilità sia prima che dopo l’ammissione e per la loro reiterabilità nel corso della procedura sono da ricondurre alla prima delle categorie sopra menzionate, determinandosi l’inammissibilità del ricorso loro avverso.