Con provvedimento n. 84 del 13 febbraio 2019, l’IVASS ha disciplinato le modalità e i termini per la comunicazione delle informazioni sulle partecipazioni e gli stretti legami in capo ai soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), in conformità a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 e dall’articolo 105 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in attuazione dell’articolo 109, commi 1 e 4- sexies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private o CAP).
In particolare, la suddetta normativa, nel recepire la Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), ha introdotto una nuova disciplina relativa, ai requisiti di accesso e di esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
Tra questi rileva, in particolare, il nuovo requisito di cui all’articolo 109, comma 4-sexies del CAP, secondo cui, ai fini dell’iscrizione nel RUI, devono essere comunicate all’IVASS le informazioni relative alla esistenza di eventuali partecipazioni superiori al 10% del capitale dell’intermediario o di stretti legami.
Le relative disposizioni transitorie prevedono, inoltre, che tutti gli intermediari già iscritti nel RUI alla data dell’1 ottobre 2018, assicurino, entro il 23 febbraio 2019, l’adeguamento dei requisiti professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del CAP medesimo.
II presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.