Pubblicata dalla Consob la Comunicazione n. DEM/11081302 del 30 settembre 2011 avente ad oggetto il tema della “Richiesta di provvedimento motivato di esenzione dall’obbligo di OPA, ai sensi dell’art. 106, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 (“Tuf”)”.
Per quanto il regime normativo richiamato, si evidenzia come l’art. 106, comma 5 del Tuf prevede che “La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta l’obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;…”. Il comma 6 del medesimo articolo prevede, inoltre, che “La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma”.
In attuazione dell’art. 106, comma 5, lett. a), del Tuf, l’art. 49, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti prevede quale presupposto per l’applicabilità dell’esenzione in parola la sussistenza congiunta di tre elementi:
(i) un piano di risanamento comunicato alla Consob ed al mercato e che attesti l’esistenza di una situazione di crisi della società e la cui ragionevolezza sia certificata da un professionista ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d), del R.D. n. 267/42.;
(ii) il superamento della soglia rilevante ai fini dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria compiuto attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, finalizzato al salvataggio della società in crisi;
(iii) l’assenza di altri acquisti effettuati o pattuiti nei dodici mesi precedenti l’acquisto.
Nel caso oggetto di parere, la Consob, rilevata la mancata predisposizione del piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma terzo del R.D. n. 267/42, e considerato che il superamento della soglia non sarebbe da ricondursi ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’applicabilità dell’esenzione de qua.