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PSD 2 e IFR: il Governo approva il decreto di recepimento ed adeguamento nazionale

12 Dicembre 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Nel Consiglio dei ministri di lunedì 11 dicembre 2017, è stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2 – Payment Services Directive), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento (UE) n.751/2015 sulle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (IFR – Interchange Fees Regulation).

Come si legge nel comunicato stampa del Governo, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento (i titolari dei conti), che beneficeranno, ad esempio, di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati: viene ridotta da 150 a 50 euro la franchigia massima a carico degli utenti. Per promuovere la diffusione di strumenti di pagamento elettronici, viene confermato il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. divieto di surcharge).

Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per cifre molto basse. Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carta di pagamento.

Inoltre, vengono meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla PSD 2, i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad esempio per gli strumenti a “spendibilità limitata” (in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali). Viene inoltre chiarita la possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili).

Per quanto riguarda i controlli, il decreto designa quali autorità nazionali competenti ad assicurare l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento la Banca d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Infine, è aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, distinguendo tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle applicabile alle persone fisiche.

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