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Giurisprudenza

PSD: sulla competenza a emanare sanzioni sulla mancata o inesatta esecuzione di un ordine di pagamento

3 Aprile 2020

Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 2 aprile 2020, C-480/18 – Pres. Rodin, Rel. Piçarra

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, come modificata dalla direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo la quale l’autorità di cui all’articolo 82 della stessa direttiva è competente ad esaminare i reclami e ad irrogare sanzioni relativamente a servizi di pagamento forniti nella valuta ufficiale di un paese terzo.

2) Gli articoli 20 e 21 della direttiva 2007/64, come modificata dalla direttiva 2009/111, non sono applicabili ratione personae agli enti creditizi.

3) Gli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64, come modificata dalla direttiva 2009/111, devono essere interpretati nel senso che essi non legittimano l’autorità competente ai sensi di dette disposizioni a risolvere, in applicazione dei criteri stabiliti all’articolo 75 della stessa direttiva, le controversie sorte dalla mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, allorché tale autorità esercita la sua competenza ad esaminare i reclami degli utenti dei servizi di pagamento e ad irrogare sanzioni ai prestatori dei servizi di pagamento in caso di violazione delle disposizioni applicabili. Siffatte controversie devono essere risolte nell’ambito dei ricorsi extragiudiziali di cui all’articolo 83 della direttiva 2007/64, come modificata dalla direttiva 2009/111, fermo restando il diritto di ricorso dinanzi a un giudice previsto dal diritto processuale nazionale. Sebbene il legislatore nazionale abbia optato per concentrare le competenze che discendono, da un lato, dai suddetti articoli da 80 a 82 e, dall’altro, dal suddetto articolo 83 nelle mani di un’unica e sola autorità, quest’ultima deve nondimeno esercitare ciascuna categoria di competenze separatamente, soltanto nell’ambito delle procedure che rispettivamente vi afferiscono.

4) In virtù del principio dell’autonomia processuale degli Stati membri, il legislatore nazionale può abilitare l’autorità competente, nell’ambito delle procedure di reclamo e sanzionatorie di cui agli articoli da 80 a 82 della direttiva 2007/64, come modificata dalla direttiva 2009/111, a prendere in considerazione l’esistenza e il contenuto di un lodo arbitrale che risolva una controversia tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento interessati da dette procedure, purché la forza probatoria riconosciuta a tale lodo nell’ambito di dette procedure non pregiudichi l’oggetto e le finalità specifiche di queste ultime, i diritti della difesa delle persone interessate o l’esercizio autonomo dei poteri e delle competenze conferiti all’autorità medesima, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

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