L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2), che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, dev’essere interpretato nel senso che uno schema di carte di pagamento a tre parti che abbia concluso un accordo di co-branding con un partner multimarchio in co-branding non è privato del beneficio dell’esclusione prevista da tale disposizione e, pertanto, non è assoggettato ai requisiti elencati all’articolo 35, paragrafo 1, di tale direttiva nel caso in cui tale partner multimarchio in co-branding non sia un prestatore di servizi di pagamento e non fornisca servizi di pagamento in tale schema per quanto concerne i prodotti in co-branding. Per contro, uno schema di carte di pagamento a tre parti che si sia avvalso di un agente ai fini della fornitura di servizi di pagamento è privato del beneficio di tale esclusione e, pertanto, è assoggettato ai requisiti elencati al predetto articolo 35, paragrafo 1.
Del recepimento della direttiva PSD2 e delle novità apportate alla disciplina dei servizi di pagamento dal d.lgs. n. 218/2017 parleremo nel Convegno del 28 marzo a Milano. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dedicata all’evento raggiungibile dal link indicato tra i contenuti correlati. |