1. L’oggetto e la base normativa del decreto
Lo scorso 26 maggio è stato pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 134, il d.lgs. 8 aprile 2020, n. 36, recante Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relati- va ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Il decreto era stato preceduto da una consultazione pubblica avviata dal MEF nell’aprile 2018 e conclusasi il 28 maggio successivo.
Come indicato dal documento di consultazione, l’intervento del legislatore prende le mosse dalla rettifica della direttiva (UE) 2015/2366 (meglio nota come PSD2) pubblicata nella GUUE n. L 102 del 23 aprile 2018. Tale rettifica ha, infatti, reso necessarie alcune integrazioni e correzioni delle norme di recepimento della PSD2 e, in particolare, di quelle introdotte nel TUB e nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (che aveva recepito la prima direttiva in materia di servizi di pagamento) dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 [1]. Con l’occasione, sono stati proposti dal MEF interventi volti a realizzare “un più chiaro e stretto allineamento tra le disposizioni della Direttiva PSD2 e le norme nazionali adottate per il recepimento della stessa” (così, la Premessa della Relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo in commento).
L’intervento normativo trova, quindi, la propria base normativa (i) nella Legge di delegazione europea 2015 (l. 12 agosto 2016, n. 170), che aveva delegato il Governo ad attuare la PSD2, e (ii) nell’art. 31, comma 5, della l. 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), che autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento di direttive europee entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dei medesimi decreti.
A parte lo sforamento di tale termine di ventiquattro mesi (che è scaduto il 13 gennaio 2020, essendo il d.lgs. n. 218/2017 entrato in vigore il 13 gennaio 2018), pare evidente che il legislatore delegato abbia approfittato di questa occasione per eliminare refusi e apportare correzioni a norme che non sono state né introdotte, né modificate dal d.lgs. n. 218/2017; circostanza, questa, che induce a qualche dubbio di legittimità costituzionale delle disposizioni del decreto in commento che hanno inciso su tali norme.
Ed è probabilmente per non dare adito a dubbi ancora maggiori che il Governo non ha accolto nel testo finale del d.lgs. n. 36/2020 le proposte di modifica dell’art. 128-duodecies del TUB formulate dall’Organismo degli agenti e dei mediatori (OAM) nel corso della consultazione al fine di rendere più incisivo il controllo del medesimo Organismo sui propri iscritti.
2. Le disposizioni di maggiore rilevanza contenute nel decreto
Tralasciando per evidenti motivi le disposizioni del decreto che introducono correzioni puramente formali di precedenti disposizioni di legge, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione del lettore su quelle di seguito elencate.
2.1. Modifiche al TUB
Il decreto in commento ha anzitutto modificato l’art. 114-sepiesdecies del TUB, che elenca le disposizioni del medesimo TUB che si applicano ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti (i c.d. AISP). La modifica ha lo scopo di escludere – in coerenza con quanto previsto dalla PSD2 – l’applicazione a tali soggetti dell’art. 128-bis in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. La nuova disposizione conferma quindi che gli AISP non sono tenuti ad aderire all’Arbitro Bancario Finanziario e non possono essere convenuti davanti allo stesso.
L’art. 128 del TUB è stato novellato attraverso l’introduzione di un richiamo all’art. 144, comma 1, lett. e-bis), del TUB.
L’intervento si è reso necessario al fine di allineare la normativa nazionale a quanto previsto dalla direttiva 2014/17/UE in materia di credito immobiliare ai consumatori (meglio nota come MCD) in quanto la precedente formulazione dell’art. 128 del TUB non conteneva alcun riferimento alle sanzioni conseguenti alla violazione della normativa di trasparenza “speciale” introdotta dalla sopra richiamata direttiva, nonostante il riferimento fosse presente nel testo della stessa.
Ne consegue che anche i soggetti individuati con provvedimento emanato dal MEF ai sensi dell’art. 115 del TUB ai quali è estesa l’applicazione della disciplina in materia di trasparenza, potranno ora vedersi irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 144 del TUB per il caso di violazione delle norme di recepimento della MCD richiamate dalla lett. e-bis) del comma 1 del medesimo art. 144 [2].
È stato infine modificato il comma 5-bis di quest’ultimo articolo, il quale prevede l’obbligo dell’intermediario mandante di notificare all’OAM la violazione di norme di condotta da parte dei propri agenti in attività finanziaria [3], al fine di ricomprendere nell’obbligo di notifica anche la violazione degli obblighi d’informazione in materia di credito immobiliare ai consumatori previsti a carico degli intermediari del credito dall’art. 120-decies del TUB.
Per effetto di quest’ultima modifica, nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi una violazione delle disposizioni relative alle informazioni preliminari da fornire al consumatore da parte di uno dei propri agenti in attività finanziari, sarà tenuto a (i) adottare immediate misure correttive ed a (ii) trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all’OAM.
2.2. Modifiche al d.lgs. n. 11/2020
Venendo a considerare le modifiche al d.lgs. n. 11/2020, si deve anzitutto ricordare che il decreto in commento ne ha modificato l’art. 27, comma 1, al fine di estendere l’ambito di applicazione del diritto di regresso tra prestatori di servizi di pagamento in coerenza con quanto previsto dalla rettifica della PSD2 del 23 aprile 2018 di cui si è detto sopra.
Per una migliore comprensione della modifica, occorre ricordare che il comma 1 dell’art. 27 sopra richiamato, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 218/2017, prevedeva che il diritto di regresso in questione potesse essere esercitato nei confronti dei prestatori dei servizi di disposizione di ordine di pagamento (noti anche come PISP) solo nell’ipotesi di operazione di pagamento non autorizzata (art. 11 del d.lgs. n. 11/2010), mentre nel caso di mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’operazione di pagamento il regresso era limitato ai rapporti interni tra il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario dell’operazione stessa (art. 25).
Quanto precede è in linea, peraltro, con la previsione della PSD2 (art. 5, paragrafo 2) che prevede l’obbligo gravante sul PISP di dotarsi di una copertura assicurativa della responsabilità civile conseguente i) al compimento di operazioni non autorizzate (art. 73 PSD2), ii) alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento (artt. 89 e 90 PSD2) e iii) all’esercizio del regresso da parte di altri prestatori di servizi di pagamento (art. 92 PSD2).
La riforma fa sì che il regresso nei confronti dei PISP possa essere esercitato anche nell’ipotesi di mancata, inesatta o tardiva esecuzione di un’operazione di pagamento disposta per il loro tramite, così assicurandosi un migliore allineamento tra il regime della responsabilità dei PISP a quello degli altri prestatori.
Il d.lgs. n. 36/2020 ha infine modificato gli artt. 34-sexies, comma 3, e 34-bis, comma 3, del d.lgs. n. 11/2010, in modo da estendere la sanziona amministrativa che può essere irrogata ai sensi dalla prima di tali norme a carico “degli organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento” anche all’ipotesi in cui tali schemi violino l’obbligo di trasmettere “alla Banca d’Italia, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri” per la determinazione della commissione interbancaria sulle operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori [4].
[1] Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2018).
[2] La lettera punisce con la sanzione amministrativa la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato la “inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies”.
[3] Il comma 5-bis prevede in particolare quanto segue: “Nel caso in cui l’intermediario mandante rilevi nel comportamento dell’agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e)ed e-bis), e 4, l’inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 125-novieso la violazione dell’articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 128-duodecies, all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies”.
[4] La relazione di cui trattasi ha la finalità di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilità prevista al comma 3 dell’art. 34-bis, il quale prevede che “fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 EUR per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2% del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2% del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento”.