Banca d’Italia ha pubblicato le istruzioni operative sugli adempimenti necessari per poter presentare l’istanza di esenzione dall’obbligo di prevedere un meccanismo di emergenza (fall-back) per le interfacce dedicate ai sensi dell’art. 33, par. 6, Regolamento delegato 2018/389 nell’ambito della prestazione di servizi di pagamento ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).
Sul punto si ricorda come il Regolamento delegato 2018/389, recante RTS alla PSD2 sull’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione, richiede a tutti i prestatori di servizi di pagamento che detengono conti accessibili online (ASPSP) di predisporre un’interfaccia di accesso volta a consentire alle terze parti (Third Party Providers o TPP) di svolgere la propria attività.
Tale obbligo può essere soddisfatto attraverso: la realizzazione di un’interfaccia online dedicata all’accesso dei TPP; ovvero attraverso l’adattamento di interfacce già disponibili ai clienti.
Laddove i prestatori servizi di pagamento optino per l’adozione dell’interfaccia dedicata, i suddetti RTS impongono di assicurare alle terze parti l’accesso ai conti anche attraverso un meccanismo di emergenza, da utilizzare in caso di indisponibilità o di prestazioni inadeguate dell’interfaccia dedicata.
E’ previsto tuttavia che le autorità competenti (nel caso nazionale, la Banca d’Italia) possano esentare gli ASPSP dall’obbligo di realizzare questa interfaccia di fall-back, laddove vengano soddisfatte le condizioni previste dal medesimo articolo 33.