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Giurisprudenza

PSD2: la Corte UE sulla funzione di comunicazione in prossimità delle carte di pagamento

11 Novembre 2020

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 11 novembre 2020, C‑287/19 – Pres. Bonichot, Rel. Jääskinen

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 52, punto 6, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina le informazioni e le condizioni che devono essere fornite da un prestatore di servizi di pagamento che intenda convenire, con l’utente dei suoi servizi, che la modifica del contratto quadro da essi concluso si presume accettata, conformemente alle modalità previste da tali disposizioni, ma non stabilisce limitazioni quanto alla qualità dell’utente o al tipo di clausola contrattuale che può essere oggetto di un simile accordo, fatto salvo, tuttavia, qualora l’utente sia un consumatore, un possibile controllo dell’abusività di tali clausole ai sensi delle disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

2) L’articolo 4, punto 14, della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che la funzione di comunicazione in prossimità (Near Field Communication) di cui è dotata una carta bancaria personalizzata multifunzionale e mediante la quale è possibile effettuare pagamenti di importo ridotto addebitati sul conto bancario collegato a tale carta costituisce uno «strumento di pagamento», come definito da tale diposizione.

3) L’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che il pagamento senza contatto di importi ridotti mediante la funzione di comunicazione in prossimità (Near Field Communication) di una carta personalizzata multifunzionale costituisce un utilizzo «anonimo» dello strumento di pagamento considerato, ai sensi di tale disposizione derogatoria.

4) L’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2015/2366 deve essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di pagamento che intenda avvalersi della deroga prevista da tale disposizione non può limitarsi ad affermare che è impossibile bloccare lo strumento di pagamento interessato o impedire l’ulteriore utilizzo di quest’ultimo, allorché, alla luce dello stato oggettivo delle conoscenze tecniche disponibili, una siffatta impossibilità non può essere dimostrata.

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