Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 ottobre 2020 il Regolamento delegato (UE) 2020/1423 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD2) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali.
L’articolo 29 paragrafo 4 della PSD2 prevede in particolare che gli Stati membri possono richiedere che gli istituti di pagamento che operano tramite agenti nel loro territorio nell’esercizio del diritto di stabilimento, la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro nominino un punto di contatto centrale nel loro territorio al fine di assicurare una comunicazione e un’informazione adeguate sull’osservanza dei titoli III e IV, fatte salve le disposizioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo, nonché al fine di agevolare la vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine e degli Stati membri ospitanti, anche fornendo alle autorità competenti documenti ed informazioni su richiesta.
Tale richiesta di nomina dovrebbe essere proporzionata al conseguimento delle finalità di detta direttiva, senza gravare di oneri inutili gli istituti di pagamento che operano a livello transfrontaliero. I presenti RTS specificare quindi criteri proporzionati sotto forma di soglie relative al volume e al valore delle operazioni effettuate nello Stato membro ospitante tramite agenti e al numero di agenti ivi stabiliti.