Pubblica la prima decisione della commissione congiunta di appello delle European Supervisory Authorities (ESA), ovvero le tre autorità di vigilanza europee ESMA (European Securities and Market Authority), EBA (European Banking Authority) ed EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Autority).
Il ricorso, promosso ai sensi dell’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 da una società estone contro una decisione dell’EBA, si fondava sulla riconducibilità al diritto dell’Unione, e non al solo diritto nazionale, della valutazione circa il rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità (fit and proper requirement) da parte dei membri dell’organo di gestione e dei titolari di funzioni chiave di una banca.