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Pubblicate le 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions

25 Febbraio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il 21 febbraio l’ISDA ha reso noto di aver pubblicato le 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions che modificano ed integrano le 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions. Si tratta di un documento che raccoglie tutte le definizioni maggiormente usate nelle operazioni in derivati di credito documentate tramite contrattualistica ISDA.

In particolare, con le nuove 2014 Credit Derivatives Definitions sono introdotte una serie di nuove definizioni che si sono resa necessarie a seguito di vari eventi verificatesi sui mercati dei derivati di credito, specie in relazione a debiti sovrani.

Come anche chiarito dall’ISDA nel proprio comunicato, tra le principali novità si segnalano (i) talune nuove definizioni concernenti il verificarsi di eventi di “bail-in” da parte di entità governative per la ristrutturazione di debiti sovrani utilizzate quali obbligazioni di riferimento; (ii) la creazione di nuovi meccanismi di settlement tramite cui, al verificarsi di eventi di credito in relazione a debiti sovrani, sia possibile regolare l’esposizione derivante dall’operazione tramite delivery dei nuovi titoli che sono stati convertiti al posto del (o che derivano dal) del debito sovrano originario; (iii) la predisposizione di nuovi specifici “standard” di obbligazioni di riferimento che diventino il benchmark di mercato per operazioni simili sul mercato dei derivati di credito.

L’ISDA ha precisato inoltre che, sebbene siano state messe a disposizione fin da subito, le 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions entreranno ufficialmente in vigore a partire da settembre 2014, come stabilito da un apposito comitato (Credit Steering Commitee) in seno all’associazione. Resta inteso che le nuove definizioni si applicheranno sulle nuove operazioni in derivati di credito grazie all’apposita dichiarazione di applicabilità inserita dalle parti nella documentazione dell’operazione (Schedule o Confirmation), ovvero, per le operazioni già esistenti, qualora le parti decidano concordemente di modificare le operazioni tramite negoziazione bilaterale ovvero grazie all’adesione ad un apposito protocollo che sarà implementato e diffuso sul punto dall’ISDA.

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