L’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2012, in attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha disposto che, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.
Con Circolare del 21 giugno 2012, n. 23, redatta ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle Finanze ha fornito istruzioni operative per le Amministrazioni dello Stato e per i coesistenti Uffici centrali del bilancio sul processo e le modalità con cui raccogliere, informatizzare, analizzare e trasmettere le richieste dei creditori affinché possa essere effettuata l’emissione di titoli di Stato prevista dall’articolo 4 dello stesso decreto.