Pubblicate le motivazioni della sentenza dell’12 gennaio 2016 n. 890 (ud. 12 novembre 2015) con cui la Cassazione, come già anticipato in un’informativa provvisoria (cfr. contenuti correlati), ha confermato che il falso cd. valutativo deve considerarsi ancora punibile anche a seguito della modifica dell’art. 2621 c.c., introdotta dall’art. 9 della legge 27 maggio 2015 n. 69.
Il particolare, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria “da reato societario”, anche in base alla nuova formulazione dell’art. 2621 cod. civ., introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, la omessa svalutazione dei crediti in sofferenza, nella specie pari al 62% del totale dei crediti, attuata nella consapevolezza della impossibilità o estrema difficoltà della loro riscossione, trattandosi di condotta dotata di capacità decettiva, che consente una mendace rappresentazione di solidità patrimoniale e finanziaria della società e la prosecuzione di ingiustificati prelievi dalle casse sociali.