L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato ieri, 9 agosto, uno schema operativo che descrive, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007, possibili anomalie relative a un’operatività riconducibile al fenomeno usura, tradizionalmente distinte in anomalie inerenti il profilo soggettivo e quello oggettivo.
La suddetta disposizione prevede infatti che l’UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, elabori e diffonda modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
A seguito delle risultanze di recenti ispezioni mirate e di approfondimenti finanziari su operazioni sospette riconducibili al fenomeno usura, la UIF ha quindi ritenuto opportuno aggiornare (sostituendolo) lo schema operativo emanato il 24 settembre 2009.
Nel merito l’UIF ha evidenziato come la corretta individuazione del profilo economico – finanziario del cliente e il continuo aggiornamento delle relative informazioni costituiscano un presupposto indispensabile per assicurare un efficace adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
Per tale motivo particolare attenzione dovrebbe essere prestata con riferimento ai clienti censiti genericamente, e spesso impropriamente, con il codice di attività economica “famiglie consumatrici” e ai rapporti ancora attivi intestati a società da tempo cessate.
Il fenomeno dell’usura, ricorda l’UIF, si caratterizza finanziariamente per un’operatività estremamente frazionata, con transazioni di importo unitario contenuto, in prevalenza al di sotto delle soglie di rilevazione previste dalla normativa antiriciclaggio. L’operatività si presenta, inoltre, ripetitiva nel tempo e basata su un intenso ricorso al contante nonché sull’utilizzo anomalo dello strumento dell’assegno.
Particolare attenzione va prestata inoltre sia a eventuali comportamenti anomali dei collaboratori esterni all’attività bancaria o finanziaria (es. promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria), sia all’operatività inusuale (per volumi, frequenza delle operazioni e strumenti di pagamento utilizzati) che interessa determinati settori di attività (es. edilizia, commercio di autoveicoli usati, commercio al dettaglio). Parimenti andranno vagliate le possibili relazioni tra il fenomeno dell’usura e le operazioni di credito su pegno.
Infine specifico rilievo assumono i comportamenti dei clienti volti a opacizzare i rapporti, esemplificati in alcuni indicatori di anomalia previsti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010 per gli intermediari.
Al fine di migliorare le capacità di rilevare i profili di sospetto, quindi, è opportuno che gli intermediari adottino procedure di selezione automatica delle operazioni anomale che, sfruttando anche le informazioni contenute in archivi diversi dall’Archivio Unico Informatico, consentano di individuare efficacemente le operazioni di usura.