Con Nota del 6 giugno 2014 l’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) ha fornito alcune precisazione con riguardo all’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle P.A..
Tale norma prevede in capo ai suddetti soggetti l’obbligo di pubblicare i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell’ente e al relativo trattamento economico complessivo.
A fronte di tale obbligo, l’ANAC ha precisato come, sia OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance), e gli organismi con funzioni analoghe, che i Responsabili della trasparenza, sono tenuti a segnalare all’ “autorità amministrativa competente” individuata presso l’amministrazione o ente, i casi di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio.