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Pubblicità nei finanziamenti: il volantino deve contenere l’indicazione del TAEG effettivo

20 Dicembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Con provvedimento n. 23043 del 2011 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) viene chiamata a valutare la presenza di una pratica commerciale scorretta relativamente ad un'ipotesi di diffusione di un volantino pubblicitario volto a promuovere l’offerta di finanziamenti in favore di dipendenti pubblici con cessione del quinto dello stipendio o delegazioni di pagamento.

La contestazione muoveva dal fatto che la mancata indicazione nel messaggio del TAEG effettivo, pur in presenza di esempi di finanziamento, avrebbe impedito al consumatore di percepire il costo effettivo del prestito e di operare un confronto con altre proposte.

Il volantino si limitava infatti a riportare una tabella con alcuni esempi di importi erogabili, durata e ammontare delle rate per il rimborso, ed in calce alla stessa, con caratteri di ridotte dimensioni,  la dicitura “TAN min 5,10% – max 5,25% – TAEG max 7,35%”.

Secondo l’Antitrust il messaggio, pur contenendo delle indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti ed alle relative rate di rimborso, non riportava tuttavia chiaramente gli elementi essenziali da cui ricavare con esattezza i costi del prestito.

Il TAEG, indicatore che avrebbe consentito al consumatore di valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria, risultava infatti menzionato unicamente attraverso la specifica “TAEG max 7,35%”.

Secondo l'Antitrust, a causa della propria genericità, tale espressione non risulta idonea a consentire al consumatore di calcolare l’entità degli oneri economici conseguenti all’erogazione del prestito e di effettuare un’adeguata valutazione della reale convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell’operazione, cioè del costo comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

Anche a voler ritenere non opportuna l’inclusione nel volantino di una moltitudine di TAEG – elemento questo che avrebbe reso il messaggio confusorio – l’Antitrust evidenzia come lo scopo di garantire la chiarezza delle informazioni rese ai consumatori avrebbe comunque richiesto l’ulteriore indicazione – assente nel messaggio – delle voci di spesa che comportano variazioni dello stesso indicatore di costo.

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