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Giurisprudenza

Qualificabile come ordinaria amministrazione l’operazione di conversione in azioni di un finanziamento concesso in conto aumento capitale

10 Maggio 2017

Brando M. Cremona, Trainee presso Linklaters LLP

Tribunale di Milano, 17 gennaio 2017

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di impresa) con l’ordinanza adottata il 17 gennaio 2017 ha stabilito che l’operazione di conversione in azioni di un finanziamento concesso in conto aumento capitale si qualifichi come atto di ordinaria amministrazione, come tale liberamente deliberabile dal c.d.a. di una società ammessa alla procedura di concordato preventivo senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice delegato ai sensi dell’art. 167 l.f.

Il provvedimento in commento si pone a conclusione di un giudizio cautelare instaurato nei confronti di una società quotata quale convenuta, che aveva chiuso il proprio aumento di capitale anticipando il termine finale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione. Tale decisione avrebbe tuttavia impedito alla parte attrice, già socia della convenuta, di sottoscrivere l’inoptato dell’aumento di capitale utilizzando in compensazione delle somme da versare un credito residuo per versamenti in conto futuro aumento di capitale, vantato nei confronti della convenuta.

Parte attrice infatti, già ammessa al concordato preventivo, aveva accettato un’offerta economica proveniente da una terza parte avente ad oggetto la cessione di tutta partecipazione azionaria detenuta nella convenuta, ivi comprese le azioni rinvenienti dalla conversione del credito, e aveva al riguardo già depositato presso il Tribunale la richiesta di autorizzazione alla conversione del credito e alla conseguente dismissione della partecipazione societaria.

A seguito della chiusura anticipata dell’aumento di capitale deliberata dall’organo amministrativo della convenuta, con decreto reso dal Tribunale su richiesta della parte attrice si era inibita l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese di tale chiusura, posto che tale adempimento avrebbe vanificato l’emissione di nuove azioni e la stessa proposizione di ulteriori impugnative cautelari. L’articolo 2379-ter c.c. stabilisce infatti al riguardo che, nelle società che fanno ricorso al mercato di rischio, l’invalidità della deliberazione di aumento non può essere pronunciata dopo che sia stata iscritta a Registro delle Imprese l’attestazione che l’aumento è stato anche parzialmente eseguito.

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi su tale decreto inibitorio, decide di confermarlo, ritenendolo misura sufficiente per tutelare le esigenze cautelari della parte attrice. In particolare, si rileva come la condotta della convenuta e, in particolare, la decisione di anticipare la chiusura dell’aumento di capitale, non trovi alcuna giustificazione se non nell’intento, non meritevole di tutela, di impedire che la parte attrice, tramite la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, potesse acquisire il pacchetto azionario di controllo, per poi cederlo tramite procedura competitiva.

In tale contesto, non rileverebbe dunque che il c.d.a. della parte attrice abbia formalmente condizionato l’approvazione della conversione del finanziamento in azioni alla preventiva autorizzazione rilasciata dal giudice delegato. La menzionata autorizzazione sarebbe infatti necessaria solamente per procedere alla dismissione del relativo pacchetto azionario, qualificandosi la dismissione quale atto liquidatorio che diminuirebbe la consistenza patrimoniale di una società che, come ricordato in introduzione, è pur sempre sottoposta a concordato preventivo.

Nessuna autorizzazione è invece richiesta per quanto riguarda, in via preliminare, la decisione di convertire in azioni il credito vantato nei confronti della parte convenuta. La sostituzione di azioni a un credito viene infatti valutata dal Tribunale come neutra sul piano economico, qualificandosi così anche in una società sottoposta a concordato preventivo quale atto di ordinaria amministrazione.

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