L’art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986 impone, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, di qualificare l’atto, o il collegamento di più atti, in ragione della loro intrinseca portata, ossia degli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale; atti che se funzionalmente e cronologicamente “collegati” possono essere senz’altro idonei a realizzare “oggettivamente” gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo, tanto più ove la cedente abbia cessato di operare.
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