Con Comunicazione n. DIE/DME/0013182 del 18 febbraio 2014 la Consob ha risposto ad un quesito in merito alla qualificazione di “emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante” ai sensi dell’art. 2-bi s del Regolamento Emittenti Consob.
In particolare, il quesito concerne la corretta applicazione dell’art. 2-bis, comma 3, Regolamento Emittenti, secondo cui non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale.
Come evidenzia la Commissione, la norma fa riferimento alle azioni la cui cessione non autorizzata, in virtù di limiti alla circolazione previsti direttamente dalla legge (esp. le azioni di società cooperative e, tra queste, delle banche di credito cooperativo), non consente neppure l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale. Il limite alla circolazione idoneo ad escludere l’applicazione della disciplina degli emittenti azioni diffuse è pertanto nettamente individuato con riguardo alla fonte da cui esso deve promanare (oltre che alla sua estensione).
Diversamente, laddove lo statuto si limita a stabilire che le azioni speciali possono essere trasferite soltanto a soggetti in possesso di specifici requisiti soggettivi, i quali vengono preventivamente accertati dal consiglio di amministrazione, senza disciplinare compiutamente l’ipotesi di un acquisto delle predette azioni speciali da parte di un soggetto privo dei citati requisiti, le stesse azioni devono ricomprendersi nel novero degli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del TUF, non rientrando nell’ambito applicativo della norma regolamentare sopraccitata.