Con ordinanza del 28 ottobre 2014 il Tribunale di Verona ha ribadito il principio per cui, ai fini dell’esperimento della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28/2010, per controversie bancarie devono intendersi quelle relative a contratti aventi ad oggetto operazioni o servizi bancari, con ciò dovendosi escludere da tale novero il contratto di mutuo.
In conformità a tale principio il Tribunale, assegnando termine alle parti per presentare istanza di mediazione, ha evidenziato che il contratto in esame dovesse essere considerato un’apertura di credito, atteso che con esso la banca convenuta si è obbligata a tenere, per un determinato periodo di tempo, una somma di denaro a disposizione del cliente che ha potuto disporne in un’unica soluzione immediatamente dopo l’apertura di credito. Né vale ad alterare la natura del rapporto la pattuizione accessoria secondo cui l’affidamento sarebbe stato decrescente.
In tal senso, conclude il Tribunale, difetta per contro l’elemento distintivo del mutuo dall’apertura che è un contratto reale con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili.