Con la sentenza in rassegna, la Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei delicati profili elusivi che possono interessare un operazione di finanza straordinaria.
Lo svolgimento del processo ha visto l’Amministrazione finanziaria contestare l’elusività di un conferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 37-bis, co. 3, lett. b), D.p.r. n. 600/1973 perché effettuato ai soli fini dell’utilizzo in neutralità fiscale del fondo badwill[1] originatosi con l’operazione.
In particolare, il conferimento ha determinato un avviamento negativo (c.d. “badwill”) risultante dalla differenza tra i valori di bilancio del compendio aziendale ed il valore della partecipazione assegnato in esito all’atto.
La società conferente, in ragione dell’allora vigente art. 4 del D.Lgs. n. 358/1997 in materia di conferimenti neutrali d’azienda, ha correttamente provveduto a sterilizzare tale differenza negativa operando una variazione in aumento del reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.
La conferitaria, dal canto suo, ha eseguito abbattimenti del reddito d’impresa in corrispondenza del rilascio del fondo badwill – iscritto tra le passività in un fondo rischi e oneri – per renderlo simmetricamente irrilevante ai fini delle imposte sui redditi.
La Corte riconosce discriminante la stretta sequenza temporale che ha riguardato tutta l’operazione per valutarla contraria ai principi dell’ordinamento: i) costituzione di una Newco, ii) aumento di capitale di quest’ultima mediante un conferimento di ramo d’azienda e iii) trasferimento dell’intero capitale della conferitaria Newco ad una entità non residente.
I Giudici di Piazza Cavour hanno vagliato positivamente la prospettazione dell’Ufficio dalla quale emerge che il conferimento del ramo d’azienda sia stato posto in essere in assenza di valide ragioni economiche e finalizzato unicamente al conseguimento di un indebito risparmio d’imposta.
D’altronde, proseguono gli Ermellini nelle motivazioni della Sentenza, la società avente causa non avrebbe operato diminuzioni del proprio imponibile se in luogo del conferimento si fosse ricorso ad un trasferimento realizzativo del ramo d’azienda de qua.
[1] Sulle dinamiche fiscali del badwill nell’ambito di un conferimento d’azienda si è più volte soffermata l’Amministrazione finanziaria con le Risoluzioni n. 142/E del 18 settembre 2000, n. 184/E del 25 luglio 2007 e n. 213/E del 22 maggio 2008.