La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha elaborato tre nuove massime in materia di: 1. rilevanza delle astensioni e derogabilità dei quorum assembleari nelle s.p.a. (artt. 2368, 2369, c.c.); 2. rilevanza delle astensioni e derogabilità dei quorum assembleari nelle s.r.l. (art. 2479 bis c.c.); 3. rilevanza delle astensioni e derogabilità del quorum consiliare nelle s.p.a. e nelle s.r.l. (artt. 2388 – 2475 c.c.).
Di seguito si riportano per esteso le massime citate, rinviando per le lettura delle motivazioni al sito del Consiglio notarile di Milano ai link indicati tra i contenuti collegati.
1. E’ legittimo prevedere nello statuto di una spa che nel calcolo del quorum deliberativo dell’assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, non si tenga conto delle astensioni anche al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art. 2368, comma 3, c.c. (astensione per conflitto d’interessi).
2. E’ legittimo prevedere nello statuto di una srl che nel calcolo del quorum deliberativo dell’assemblea non si tenga conto delle astensioni volontarie, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva quorum deliberativi minimi inderogabili rapportati ad aliquote del capitale sociale.
3. E’ legittimo prevedere nello statuto di una spa o di una srl che nel calcolo del quorum deliberativo del consiglio di amministrazione non si tenga conto anche delle astensioni volontarie.