Le quote dei fondi di investimento mobiliare non rientrano nella nozione di “denaro gioielli e mobilia” di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico sulle successioni e donazioni), sicché esse concorrono, analogamente agli altri beni dell’attivo ereditario, nella determinazione della base di calcolo della ulteriore percentuale del 10% prevista dalla suindicata disposizione.