Con Delibera n. 18098 del 8 febbraio 2012 la Consob ha disposto le modifiche al Regolamento Emittenti n.11971/1999 in materia di equilibrio tra generi (c.d. “quote rose”) nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.
Le modiche attuano le novità introdotte con la Legge 120/2011, la quale aveva imposto alle società quotate di prevedere, all’interno dei rispettivi organi di amministrazione e controllo, un criterio di ripartizione tra quote che garantisca l’equilibrio tra generi, nella misura minima prevista dalla medesima legge (almeno 1/5 in sede di primo mandato e almeno 1/3 nei successivi mandati).
Nell’esercizio del proprio potere regolatore, la Consob ha preferito riconoscere ampia autonomia agli statuti delle società nel disciplinare le modalità con cui il rispetto della normativa di genere sia nel concreto assicurato.
Un limite a tale autonomia è comunque segnato dal fatto che gli statuti non potranno imporre il rispetto di requisiti di composizione di genere a liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Come precisato dalla Consob, la previsione è tesa a non disincentivare la presentazione di liste da parte di investitori per i quali il vincolo a rispettare tali requisiti potrebbe rendere più onerosa la presentazione stessa della lista.