La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 21860 del 28 ottobre 2016, si esprime in tema di IVA nei rapporti fra consorzio e società consorziata, seguendo i principi enunciati dalle Sezioni Unite sul medesimo tema con la recente sentenza n. 12190 del 14 giugno 2016.
La Corte, riferendosi alla pronuncia delle Sezioni Unite, afferma che possono coesistere in capo alla società consortile operazioni realizzate in esecuzione del patto mutualistico e attività costituenti esercizio di un’autonoma attività commerciale della stessa società consortile. Ciò non significa, tuttavia, che alla coesistenza possibile della causa mutualistica con quella di lucro corrisponda automaticamente il riconoscimento della sussistenza di entrambi in pari misura nel caso concreto.
Sulla base dell’accertamento in ordine alla natura delle operazioni o servizi rispettivamente espletati dalla società consortile o dalle consorziate, ed al rapporto sottostante all’assegnazione dei servizi alle consorziate, il giudice dovrà verificare se sia necessario o meno il “ribaltamento” integrale o parziale di costi e ricavi a fini IVA.
Pertanto non è ritenuta legittima dalla Corte alcuna differenza tra l’importo fatturato dalla singola impresa al consorzio e l’importo fatturato dal consorzio al terzo, salva la rilevanza fiscale della provvigione dovuta alla società, se pattuita e formalizzata. La sussistenza e l’entità di tale provvigione dovranno però essere provate dalla società consorziata. E’ indebita nel caso di specie la compensazione tra i ricavi dovuti dal consorzio alla singola consorziata e il contributo dovuto da quest’ultima al consorzio stesso per il suo funzionamento.