Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha occasione di pronunciarsi sui rapporti tra giudizio ordinario e procedimento di liquidazione coatta amministrativa.
La ricorrente, società assicurativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, chiede la infatti la cassazione della sentenza con cui è stata condannata in grado d’appello, quale terza chiamata, al risarcimento del danno causato all’attore dalla rottura dell’impianto idraulico condominiale.
La Corte di Cassazione ribadisce che “a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo (…), della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria”. Pertanto, i crediti vantati nei confronti di una società ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa possono essere fatti valere solo in sede concorsuale, potendo il giudice conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, in relazione alle opposizioni o alle impugnazioni eventualmente proposte nei confronti dello stato passivo.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e pronuncia la cassazione senza rinvio della sentenza pronunciata all’esito del grado d’appello, ritenendo che “finché perduri lo stato di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore [sia] inammissibile qualsiasi azione di condanna al pagamento di indennizzi assicurativi, proposta dinanzi al giudice ordinario, in quanto crediti verso il sottoposto a tale procedura concorsuale vanno in seno ad essa accertati, concorrendo i relativi creditori al riparto dell’attivo”.