L’ANAC, con parere anticorruzione n. 872 dell’11 marzo 2025, si è pronunciata sulla sussistenza di un potenziale conflitto d’interesse derivante da un rapporto di parentela all’interno di un ente locale, fra due soggetti (un dirigente ed un sottoposto) legati da un vincolo di parentela in linea verticale (genitore – figlio).
L’ANAC ha analizzato la questione alla luce del principio di imparzialità sancito dall’art. 97 della Costituzione, nonché delle norme specifiche contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e nella L. 241/1990.
In particolare, in base all’art. 6-bis della L. 241/1990, il responsabile del procedimento e i titolari di uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche o provvedimenti finali, devono astenersi in caso di conflitto di interesse, anche solo potenziale.
L’art. 7 del D.P.R. 62/2013, inoltre, prevede che il dipendente pubblico si astenga da decisioni che possano coinvolgere interessi propri o di parenti entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi.
Per i dirigenti, l’art. 13 dello stesso D.P.R., poi, impone una disciplina speciale, preventiva del potenziale conflitto d’interesse, ovvero l’obbligo di dichiarazione preventiva dell’esistenza di un rapporto di parentela con soggetti che possano avere contatti frequenti con l’ufficio diretto; tale disciplina va estesa anche a coloro che, seppure non inquadrati nei ruoli dirigenziali, si trovano a svolgere anche temporaneamente e a vario titolo la funzione di direzione di un ufficio.
L’ANAC ha chiarito che la presenza di relazioni familiari tra dirigenti e sottoposti non comporta di per sé un’incompatibilità assoluta, ma richiede l’adozione di misure specifiche di prevenzione.
Nel caso in esame, il Dirigente è tenuto a dichiarare il rapporto di parentela con il proprio sottoposto e ad astenersi da qualsiasi decisione o valutazione che possa produrre un beneficio o un nocumento diretto o indiretto al familiare; l’amministrazione è quindi chiamata a valutare concretamente la situazione e ad adottare misure preventive, come la delega di determinate funzioni a un Vice-Comandante o altro soggetto terzo.
L’ANAC conferma che non esiste un’incompatibilità automatica, ma l’ente locale deve attuare misure di trasparenza e prevenzione per evitare interferenze nel processo decisionale.
Inoltre, l’amministrazione dovrà definire nel proprio Codice di comportamento e nel PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) le modalità operative per gestire questi casi, seguendo le indicazioni fornite dall’ANAC nel PNA 2019 (Parte III).