La Corte di Cassazione, in composizione a Sezioni Unite, affronta nella pronuncia in oggetto la questione del rapporto tra le impugnazioni dei provvedimenti relativi al concordato preventivo e quelli relativi alla dichiarazione di fallimento.
I Giudici, richiamando una recente sentenza della medesima Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un. 28/12/2016, n. 27073), circoscrivono in primo luogo la questione al solo rapporto tra il giudizio di impugnazione del decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato ed il giudizio di impugnazione della sopravvenuta sentenza di fallimento, ritenendo che non possa essere autonomamente impugnabile il decreto con cui viene dichiarata l’inammissibilità della proposta di concordato.
L’insussistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso “tecnico-giuridico” tra la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare fa inoltre sì che non sia possibile (come già sostenuto da Cass. Civ., Sez. Un. 15/05/2015, n. 9935), escludere l’eventualità della dichiarazione di fallimento in pendenza della fase impugnativa del decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato.
Secondo i Giudici di Legittimità “la sopravvenuta dichiarazione del fallimento rende inammissibili, e se già proposte improcedibili, le stesse impugnazioni autonomamente proponibili contro il decreto di rigetto della domanda di omologazione del concordato”, e pertanto le censure proposte contro il provvedimento di rigetto della domanda di concordato preventivo devono, per essere prese in considerazione, necessariamente essere riproposte nel corso del giudizio ex art. 18 L. Fall.. Qualora i motivi di impugnazione proposti in relazione al rigetto della domanda di concordato preventivo siano riproposti nel giudizio di reclamo ex art. 18 L. Fall., il giudice chiamato a decidere sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento dovrà pronunciarsi anche sulla proposta di concordato; in particolare,nel caso in cui confermi la dichiarazione di fallimento ribadirà, implicitamente, la non omologabilità del concordato, mentre nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento non sarà, per converso, obbligato ad omologare il concordato.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto per cui “la sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e comunque l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 legge fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato” e ha di conseguenza cassato senza rinvio il decreto impugnato.