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Rappresentante fiscale: attestazione dei requisiti soggettivi e prestazione della garanzia

18 Aprile 2025
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L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 186368 del 17 aprile 2025, ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia, ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, c. 3 D.P.R. 633/1972.

Si ricorda che i rappresentanti fiscali possono essere designati dai soggetti non residenti per assolvere gli adempimenti derivanti dall’applicazione dell’imposta e di presentazione della dichiarazione sui redditi, qualora, tra gli altri requisiti, siano privi di stabile organizzazione in Italia.

In base all’art. 17 citato, al fine dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, è necessario possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 8, c. 1, lett. a), b), c) e d), del decreto MEF 164/1999, e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia.

Con il decreto MEF del 9 dicembre 2024, erano stati individuati i criteri per l’accesso al ruolo di rappresentante fiscale e le modalità di rilascio della garanzia: pertanto, il provvedimento odierno, in attuazione dell’art. 5 di tale decreto ministeriale, chiarisce come presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, necessari ad assumere il ruolo di rappresentante fiscale, nonché per presentare la garanzia.

L’importo del massimale minimo oggetto della garanzia è determinato in base al numero dei soggetti che si intende rappresentare: nel caso di un solo soggetto rappresentato è sufficiente presentare la sola dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi.

Dalla data di comunicazione, da parte dell’AE, dell’esito positivo dei controlli su garanzia e possesso dei requisiti soggettivi, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti compresi nella fascia corrispondente al valore massimale della garanzia prestata.

Coloro che operano già come rappresentanti fiscali hanno 60 giorni di tempo dal provvedimento pubblicato, per presentare la dichiarazione e prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata allo stesso rappresentante fiscale l’avvio del procedimento di cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

Se la mancata presentazione della documentazione si protrae anche per i successivi 60 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, le partite IVA associate ai soggetti rappresentati saranno cessate d’ufficio.

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