La ratifica per facta concludentia da parte di una società di nuova costituzione di un contratto di durata posto in essere, per conto di questa, da un rappresentante privo di poteri prima della iscrizione nel registro delle imprese ben può retroagire – ai sensi dell’art. 2331 c.c. – al momento della costituzione della predetta società. Perfezionata la costituzione e soltanto limitatamente al periodo a questa successivo, la società è solidamente responsabile per eventuali danni derivati a terzi dalla conclusione del contratto; mentre per i danni relativi ad epoca anteriore resta esclusivamente responsabile il falsus procurator.
Nel caso in esame, a seguito dell’intervenuto recesso ante tempus dal rapporto di consulenza, la società veniva convenuta in giudizio dalla controparte del contratto, concluso dal falsus procurator, per il pagamento (i) dei compensi ancora dovuti al professionista, nonché (ii) del risarcimento del danno da questo subito per l’anticipata interruzione del rapporto.
Pur essendo stato il contratto concluso in mancanza dei necessari poteri di rappresentanza, il giudice di prima cure accertava l’avvenuta ratifica da parte della S.r.l. per facta concludentia, essendosi la società avvalsa dell’attività della consulenza prestata dal professionista.
Nel decidere il caso in discussione, la Corte richiama consolidato orientamento giurisprudenziale per cui colui che agisce in nome di una società di capitali prima dell’iscrizione di questa nel registro delle imprese (c.d.falsus procurator) incorre nella responsabilità di cui all’art. 1398 c.c., fermo restando che la società di capitali – una volta acquisita la personalità giuridica per effetto dell’iscrizione – può ratificare anche per facta concludentia gli atti posti in essere dal rappresentante senza poteri. Resta fermo che gli effetti prodotti dalla suddetta ratifica retroagiscono soltanto fino al momento del stipula del contratto di società, ma non oltre, considerato che i predetti effetti non possono riferirsi a contratti conclusi nel periodo antecedente, quando il rappresentante non avrebbe potuto in ogni caso spendere il nome di un soggetto non ancora venuto ad esistenza (Cfr., ex multiis, Cass. 10 ottobre 2011 n. 20805).
La Corte, pertanto, ritenuto corretto il giudizio della corte di merito di quantificazione del danno nell’importo percentuale del 50% dei compensi non percepiti per effetto dell’interruzione anticipata del rapporto, rigetta il ricorso proposto dalla società.