Con Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come profondamente modificata dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).
Con tale intervento normativo, infatti, il ravvedimento operoso è stato rimodulato, attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione.
Con la presente Circolare l’Agenzia si sofferma sulla previsione introdotta con la nuova lettera a-bis) del comma 1 del citato articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ed in particolare sulla corretta individuazione delle violazioni regolarizzabili “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione”.