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Giurisprudenza

RC auto: disciplina della mora dell’assicuratore

26 Aprile 2022

Cassazione Civile, Sez. VI, 14 febbraio 2022, n. 4668 – Pres. Amendola, Rel. Rossetti

Di cosa si parla in questo articolo

L’assicuratore della responsabilità civile automobilistica, allorquando versi in mora (condizione, questa, che si verifica in virtù del mero decorso del termine ex art. 148, commi 1 e 2, c.ass., e che non è esclusa dalla difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro o dall’intervento delle assicurazioni sociali o, ancora, dal difetto di prova di alcune voci di danno richieste dalla vittima), è tenuto, nel caso in cui il debito sia inferiore al massimale, a pagare al danneggiato gli stessi interessi compensativi dovuti dal responsabile ex art. 1219 c.c. (calcolati al saggio e sul montante stabiliti da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), e laddove, invece, il debito sia superiore al detto massimale, a corrispondere gli interessi di mora su quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1224, commi 1 e 2, c.c.

Massima Ufficiale

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