Con la sentenza che si segnala, la Corte di Cassazione ha ribadito che la disciplina di diritto interno in materia di assicurazione r.c. auto deve essere interpretata, in conformità alla giurisprudenza della CGUE, nel senso che la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile, con la conseguenza che il proprietario del veicolo che viaggiava a bordo del medesimo come trasportato al momento del sinistro, ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva la necessità di tener conto di quest’ultima ai fini della diminuzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c. (in tal senso, già Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1269).
Precisato che il concorso del fatto colposo del creditore opponibile ai congiunti della vittima è quello specifico del proprietario-trasportato e non quello eventualmente ascrivibile al conducente del veicolo, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale cheaveva ridotto il quantum del risarcimento richiesto dagli eredi del proprietario del veicolo, trasportato a bordo del medesimo al momento del sinistro mortale, sul presupposto cheil risarcimento del danno dovesse essere ridotto in ragione dell’aliquota di colpa ascritta al conducente del veicolo di proprietà della vittima e che di tale colpa dovessero rispondere anche gli eredi del proprietario, sia che agissero iure proprio sia che agissero iure successionis.