Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 aprile 2024, la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che fissa norme minime a livello UE sulla definizione dei reati ambientali e delle sanzioni, ed abroga le Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
La Direttiva introduce nuovi reati, e si applicherà solo ai reati commessi all’interno dell’UE: gli Stati membri potranno comunque decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.
Le condotte che costituiranno reato passa con la Direttiva da nove a venti, ed i nuovi reati ambientali comprendono:
- il traffico di legname
- il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi
- le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.
Inoltre, la Direttiva introduce una clausola relativa ai “reati qualificati“, che si applica quando uno dei reati previsti dalla Direttiva viene commesso intenzionalmente, e provoca la distruzione dell’ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso.
Quanto alle sanzioni:
- i reati dolosi che provocheranno il decesso di una persona saranno punibili con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni, anche se gli Stati membri potranno decidere di prevedere sanzioni ancora più severe
- gli altri reati comporteranno la reclusione fino a cinque anni
- la pena detentiva massima per i reati qualificati dovrà essere di almeno otto anni
- per le imprese, le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro; per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di euro.
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l’obbligo per l’autore del reato di ripristinare l’ambiente o di risarcire i danni, l’esclusione dello stesso dall’accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.
Dalla sua entrata in vigore, decorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati membri disporranno di due anni (ovvero entro il 21 maggio 2026) per adeguare le norme nazionali alle disposizioni introdotte dalla Direttiva.