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Reati ambientali: la nuova Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente

27 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio UE ha approvato il 26 marzo 2024 la Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, che migliorerà le indagini e l’azione penale, inasprendo le sanzioni ed introducendo nuovi reati ambientali.

La proposta di Direttiva era stata approvata dal Parlamento UE lo scorso 27 febbraio 2024, e l’approvazione da parte del Consiglio segue all’accordo di trilogo fra Parlamento e Consiglio UE, con cui quest’ultimo, con lettera del 6 dicembre 2023, si era impegnato ad approvare la posizione del Parlamento UE, in conformità dell’art. 294, paragrafo 4 TFUE.

La direttiva, in particolare, fissa norme minime a livello di UE sulla definizione dei reati e delle sanzioni, ed abroga le Direttive 2008/99/CE e
2009/123/CE.

La direttiva, che introduce altresì nuovi reati, si applicherà solo ai reati commessi all’interno dell’UE, ma gli Stati membri potranno decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.

Le condotte che costituiranno reato passerà con la Direttiva da nove a venti, ed i nuovi reati ambientali comprenderanno:

  • il traffico di legname
  • il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi
  • le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.

Inoltre, la nuova direttiva introduce una clausola relativa ai “reati qualificati“, che si applica quando uno dei reati previsti dalla direttiva viene commesso intenzionalmente, e provoca la distruzione dell’ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso.

Quanto alle sanzioni:

  • i reati dolosi che provocheranno il decesso di una persona saranno punibili con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni, anche se gli Stati membri potranno decidere di prevedere sanzioni ancora più severe nella loro legislazione nazionale
  • gli altri reati comporteranno la reclusione fino a cinque anni
  • la pena detentiva massima per i reati qualificati sarà invece di almeno otto anni
  • per le imprese le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro
  • per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di euro.

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l‘obbligo per l’autore del reato di ripristinare l’ambiente o di risarcire i danni, l’esclusione dello stesso dall’accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

Dalla sua entrata in vigore, dopo l gli Stati membri disporranno di due anni per adeguare le norme nazionali alla direttiva.

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