La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, ha chiarito l’ambito applicativo della nuova versione del reato derivante dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’art. 2 della Legge 638/1983. In questi termini il D. Lgs 15 gennaio 2016, n. 8 (“Decreto 8/2016”) in vigore dal 16 gennaio, che ha introdotto la fattispecie relativa all’assenza di rilevanza penale per gli omessi versamenti al di sotto dei 10mila euro all’anno, sostituendo la sanzione di natura penale con quella di natura amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, non ha nei fatti introdotto una nuova figura di reato.
Su queste basi, quindi, la prescrizione deve essere ancora calcolata secondo le vecchie regole valendo comunque per il superamento della soglia il fattore temporale; l’aspetto penale torna a farsi valere una volta superata la soglia, senza però che ulteriori sforamenti dopo che sia intervenuto il primo vengano a configurare ulteriori reati.
La Cassazione, con la sentenza n. 37232 della Terza sezione penale in parola, affronta il tema depenalizzazione al contrario, focalizzando l’attenzione soprattutto su quello che ancora resta reato.
I giudici hanno sottolineato innanzitutto come il Decreto 8/2016 configuri il superamento della soglia, strettamente collegato al periodo temporale dell’anno, come vero e proprio elemento caratterizzante “il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l’altro, il momento consumativo dello stesso”.
In altre parole, il reato si perfeziona nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a partire dal mese di gennaio dell’anno considerato, supera l’importo dei 10.000 euro. Ciò però senza che nuove e successive ulteriori omissioni diano il la all’apertura di un nuovo periodo escludendo, in caso di un secondo superamento delle soglie rilevanti, un nuovo reato.
La struttura del nuovo reato poi impone di tenere conto, per il superamento della soglia, di tutte le omissioni verificatesi nel corso dell’anno e anche di quelle estinte per prescrizione, del resto, come ribadito nella pronuncia la mera declaratoria di estinzione del reato per ragioni connesse al decorso del tempo non può significare elisione della materiale sussistenza del fatto di omesso versamento.
Per i fatti precedenti, se l’omissione non ha superato il limite scatta la depenalizzazione come norma sicuramente più favorevole, mentre, se il tetto è stato superato, il giudice dovrà effettuare un confronto tra vecchia e nuova norma, con riferimento al momento di consumazione del reato, determinante per il maturare della prescrizione.