Ai sensi dell’art. 648 bis c.p., integra il reato di riciclaggio qualsiasi condotta di manipolazione, trasformazione, trasferimento di denaro, quando essa sia idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro. La circostanza che vi siano state operazioni dissimulatorie precedenti non elide la portata criminosa di quelle successive ispirate alla medesima finalità, parimenti idonee ad “allontanare” sempre più il bene dalla sua origine e a renderne difficoltoso l’accertamento, essendo il delitto in parola a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive.
Integra così di per sé un autonomo atto di riciclaggio, e non un post factum non punibile, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, anche plurimi, ivi compreso il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito, non essendo peraltro rilevante l’eventuale restituzione del compendio a chi l’aveva movimentato.
L’efficacia dissimulatoria dell’azione del soggetto-agente rispetto all’origine delle somme non deve inoltre essere assoluta: integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così, non rileva se le operazioni di prelievo o trasferimento di fondi siano tracciabili, in quanto l’obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene.