Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha confermato che, ai fini dell’integrazione del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 D. Lgs. 74/2000, è necessario un comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, di fatto respingendo il precedente orientamento (Cass. 28656/2009, Cass. 3057/2007) secondo il quale, invece, sarebbe stata idonea ad integrare la fattispecie anche una condotta omissiva.
La citata disposizione, infatti, prevede: (i) una doppia alternativa condotta riferita ai documenti contabili (la distruzione e l’occultamento totale o parziale), (ii) un dolo specifico di evasione propria o di terzi e (iii) un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilità di ricostruire, mediante i documenti i redditi o il volume degli affari al fine dell’imposta sul valore aggiunto. Trattandosi evidentemente di un reato a condotta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile, ne consegue che la condotta del reato non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo (consistente nel non aver tenuto le scritture in modo tale da aver reso più difficoltosa, ancorché non impossibile la ricostruzione ex aliunde ai fini fiscali della situazione contabile), essendo invece necessario un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell’occultamento, ovvero nella distruzione di tali scritture.