Con risposta n. 1 del 4 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al meccanismo di recapture nel regime di affrancamento dei maggiori valori attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato nel regime di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, gli atti di realizzo, ai fini del meccanismo di recapture, devono concretizzarsi entro la fine del 3° periodo d’imposta seguente a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.
Inoltre, i ”beni” si possono ritenere realizzati in caso di alienazione, conferimento, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee, mentre non sono ritenuti rilevanti i trasferimenti realizzati nel contesto di operazioni fiscali considerate come neutrali (fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda).
Pertanto, le operazioni di conferimento di azienda realizzate ai sensi dell’art. 176 del TUIR, come le altre operazioni fiscalmente neutrali (fusioni e scissioni), non fondano una fattispecie ”realizzativa” capace di determinare un’ipotesi di decadenza dal regime del riallineamento.
Sul punto l’Agenzia sottolinea che il diritto alle deduzioni fiscali inerenti ai valori affrancati degli asset iscritti nel bilancio consolidato dell’impresa cessionaria di un partecipazione di controllo si realizza come risultato della contestuale iscrizione degli asset (di 1° grado) oggetto dell’affrancamento nel bilancio consolidato e della partecipazione (di controllo) acquisita nel bilancio individuale della cessionaria, ”ed è condizionata alla conservazione sia dei primi (gli asset di 1° grado) che della seconda (la partecipazione) all’interno dei documenti contabili per i tre periodi di imposta successivi a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva. Trascorso tale periodo, detta posizione di diritto si consolida.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate, nella fattispecie in esame (fusione) non può ritenersi integrata un’ipotesi di recapture.