L’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, di attuazione della direttiva 2014/17/UE (direttiva Mutui).
Alcune delle novità introdotte per gli intermediari del credito, quali l’attività di segnalazione e la figura del consulente del credito di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis, TUB, al fine di poter trovare concreta applicazione, necessitano di interventi normativi del Ministero dell’economia e finanze.
Con il presente documento l’OAM ha precisato che, fino a che il regolamento ministeriale non sarà emanato, non vi saranno variazioni alla disciplina attualmente in vigore: pertanto, l’attività di segnalazione resta preclusa ai soggetti non iscritti agli elenchi OAM di cui agli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2, del TUB.